Un geologo, sanzionato dal suo Ordine territoriale, si è visto sospendere il procedimento disciplinare dal Consiglio Nazionale a causa di un processo penale pendente per gli stessi fatti. Il professionista ha impugnato questa decisione, ritenendola illegittima. La Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso, stabilendo un principio chiaro: la sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell'esito penale è un atto interno, non una decisione finale, e quindi non può essere impugnata separatamente. Questa misura serve a evitare giudizi contrastanti e l'interesse pubblico prevale su quello del singolo a una rapida definizione. Di conseguenza, il ricorso del professionista è stato rigettato.
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