Alcuni dipendenti pubblici hanno ottenuto il riconoscimento retroattivo della qualifica di dirigente a seguito di pronunce della giustizia amministrativa e successivi decreti ministeriali. L'ente previdenziale ha negato parte dei conseguenti arretrati, eccependo il decorso del tempo decennale a partire dalle originarie prestazioni lavorative. La Corte di Cassazione ha chiarito le regole sulla prescrizione differenze pensionistiche nel pubblico impiego: il termine di prescrizione non decorre durante il contenzioso, ma inizia a decorrere solo dal momento in cui l'amministrazione emette il formale provvedimento di inquadramento. Prima di tale atto, infatti, il lavoratore è titolare di un mero interesse legittimo e non può azionare alcun diritto patrimoniale nei confronti dell'ente di previdenza. I giudici hanno quindi accolto le ragioni dei pensionati, annullando la decisione precedente e disponendo il ricalcolo completo degli arretrati spettanti.
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