Un contribuente ha impugnato una intimazione di pagamento e le relative cartelle esattoriali, sostenendo l'avvenuta prescrizione del credito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la precedente richiesta di rateizzazione del debito tributario presentata dal contribuente stesso costituisce un atto di riconoscimento del debito. Tale atto, ai sensi dell'art. 2944 c.c., ha l'effetto di interrompere il decorso della prescrizione, facendo ripartire da capo il termine. La Corte ha chiarito che, sebbene la rateizzazione non implichi una rinuncia a contestare il merito della pretesa (acquiescenza), essa è un comportamento incompatibile con la volontà di negare l'esistenza del debito.
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