La Corte di Cassazione ha stabilito l'illegittimità della riduzione unilaterale compenso operata da un'Azienda Sanitaria nei confronti di un medico di medicina generale. L'Azienda aveva tagliato gli emolumenti previsti da un accordo integrativo regionale, giustificandosi con la necessità di rispettare i tetti di spesa imposti dalle leggi finanziarie. La Corte ha chiarito che il rapporto tra medico convenzionato e ASL è di natura privatistica e paritaria. Pertanto, l'Azienda non può agire con potere autoritativo, ma deve rispettare gli accordi presi. Qualsiasi modifica contrattuale, anche per esigenze di bilancio, deve avvenire tramite una nuova negoziazione con le parti sindacali e non può essere imposta. La Dottoressa ha quindi vinto la causa, ottenendo il pagamento delle somme trattenute.
Continua »