Alcuni medici convenzionati hanno richiesto il pagamento di differenze retributive all'Azienda Sanitaria, contestando la riduzione del compenso per la medicina di gruppo da sette a cinque euro per assistito. L'Azienda Sanitaria aveva applicato la riduzione a causa del superamento del limite regionale del 12% di pazienti assistiti. La Corte di Cassazione ha stabilito che, sebbene la riduzione sia automatica al superamento del limite, l'accordo collettivo prevede un meccanismo di compensazione con altre voci di spesa sottoutilizzate. La Suprema Corte ha chiarito che spetta all'Azienda Sanitaria, e non ai medici, dimostrare l'effettiva indisponibilità di tali risorse residue. Per questo motivo, la decisione precedente è stata annullata con rinvio alla Corte d'Appello.
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