Alcuni medici del servizio 118, operanti in regime di convenzione con l'Azienda Sanitaria, hanno chiesto il pagamento del tempo tuta (15 minuti a turno per vestizione e svestizione) e il risarcimento per il lavaggio autonomo delle divise. La Corte d'Appello aveva accolto la domanda, equiparandoli ai lavoratori subordinati. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Azienda Sanitaria. I giudici hanno stabilito che il rapporto dei medici convenzionati è di lavoro autonomo parasubordinato e non di pubblico impiego. Di conseguenza, non si applicano le regole del lavoro subordinato sul tempo tuta. Inoltre, la Corte d'Appello ha erroneamente presunto, senza prove concrete, che la vestizione avvenisse fuori dall'orario di lavoro. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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