Una società ha contestato avvisi di accertamento per IRES, IVA e IRAP, emessi a seguito di una verifica fiscale che ipotizzava una frode fiscale con operazioni inesistenti. La società ha sostenuto la nullità degli avvisi per presunta carenza di potere del firmatario e per difetto di motivazione, oltre all'erronea applicazione del raddoppio dei termini accertamento. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la questione sulla firma, poiché non sollevata nei gradi precedenti, e comunque infondata. Ha confermato la legittimità della motivazione per relationem e ha ribadito che il raddoppio dei termini accertamento si applica quando è configurabile un reato tributario, senza necessità di una condanna penale definitiva.
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