L'Agenzia delle Entrate ha emesso avvisi di accertamento contro Il Contribuente per recuperare IVA, IRPEF e IRAP relative ad anni d'imposta dal 2005 al 2008, ritenendo inesistenti le operazioni commerciali effettuate con una ditta ritenuta una società cartiera. Il Contribuente ha impugnato gli atti contestando il raddoppio dei termini di accertamento. La Corte di Cassazione ha stabilito che per l'IVA e l'IRPEF il raddoppio dei termini di accertamento è legittimo, poiché gli avvisi erano già stati notificati prima della riforma del 2015. Al contrario, la Suprema Corte ha accolto il ricorso per l'IRAP, in quanto per questa imposta regionale non si applica il raddoppio dei termini per violazioni penali. Di conseguenza, la sentenza è stata cassata limitatamente all'IRAP, con annullamento della relativa pretesa fiscale.
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