Un lavoratore del trasporto pubblico chiedeva l'adeguamento dell'assegno pensionistico, pretendendo l'applicazione dell'aliquota di rendimento più favorevole del 2,5% sulla maggiorazione convenzionale dei contributi. L'ente di previdenza contestava tale conteggio, sostenendo l'applicazione dell'aliquota inferiore del 2%. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente. Nel meccanismo di prepensionamento autoferrotranvieri, la maggiorazione contributiva virtuale si colloca al momento dell'effettiva cessazione del rapporto, avvenuta dopo il 31 dicembre 1994. Di conseguenza, l'incremento ricade nella quota successiva a tale data e sconta il rendimento ordinario del 2%. La decisione ribalta l'esito favorevole ottenuto dal pensionato nei gradi precedenti.
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