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Quota Di Pensione

5 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Frazione del trattamento pensionistico calcolata secondo le regole e i coefficienti validi per una specifica fascia temporale di lavoro.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Maggiorazione contributiva: rendimento al 2% e non al 2,5%
Un lavoratore del settore trasporti pubblici ha ottenuto nei primi gradi di giudizio il ricalcolo della pensione. Il giudice di merito ha imputato la maggiorazione contributiva per il prepensionamento alla quota B del trattamento, applicando il favorevole coefficiente di rendimento del 2,5%. L'ente previdenziale ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo l'errata collocazione temporale dell'incremento figurativo. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente: l'incremento di anzianità si colloca al momento della cessazione effettiva dal servizio, successiva al 31 dicembre 1994. Pertanto, la maggiorazione contributiva rientra nella quota C della pensione e sconta l'aliquota di rendimento del 2%. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per rideterminare i conteggi.
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Maggiorazione contributiva pensione: quote e aliquote ridotte
Alcuni lavoratori del settore trasporti hanno chiesto all'ente previdenziale il ricalcolo del proprio assegno di pensione. I pensionati pretendevano l'applicazione di una percentuale di rendimento più alta, pari al due virgola cinque per cento, sugli anni di anzianità virtuale riconosciuti per il prepensionamento. La corte territoriale aveva accolto la loro domanda, inserendo l'incremento contributivo nella fascia temporale anteriore al millenovecentonovantacinque. L'ente di previdenza ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente. I giudici hanno chiarito che la maggiorazione contributiva pensione si applica solo al momento della cessazione effettiva dal servizio. Pertanto, l'incremento ricade nella quota successiva al millenovecentonovantaquattro e sconta l'aliquota ordinaria di rendimento del due per cento annuo.
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Prepensionamento autoferrotranvieri: quota C e aliquota al 2%
Gli eredi di un lavoratore del settore trasporti hanno chiesto all'Ente Previdenziale il ricalcolo della pensione, pretendendo l'applicazione dell'aliquota del 2,5% sulla maggiorazione convenzionale di anzianità. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, collocando l'incremento nella quota B del trattamento. L'Ente Previdenziale ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Ente, stabilendo che nel prepensionamento autoferrotranvieri l'incremento figurativo si colloca al momento della cessazione effettiva del servizio (successiva al 31 dicembre 1994). Di conseguenza, l'aumento contributivo rientra nella quota C della pensione e sconta l'aliquota di rendimento del 2% anziché del 2,5%. La sentenza è stata cassata con rinvio per il ricalcolo.
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Prepensionamento autoferrotranvieri: il calcolo della quota
Un lavoratore del trasporto pubblico chiedeva l'adeguamento dell'assegno pensionistico, pretendendo l'applicazione dell'aliquota di rendimento più favorevole del 2,5% sulla maggiorazione convenzionale dei contributi. L'ente di previdenza contestava tale conteggio, sostenendo l'applicazione dell'aliquota inferiore del 2%. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente. Nel meccanismo di prepensionamento autoferrotranvieri, la maggiorazione contributiva virtuale si colloca al momento dell'effettiva cessazione del rapporto, avvenuta dopo il 31 dicembre 1994. Di conseguenza, l'incremento ricade nella quota successiva a tale data e sconta il rendimento ordinario del 2%. La decisione ribalta l'esito favorevole ottenuto dal pensionato nei gradi precedenti.
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Contributo di solidarietà sulle pensioni: l’INPS vince sui ricorsi
Alcuni ex dipendenti telefonici hanno contestato l'applicazione del contributo di solidarietà sulle pensioni da parte dell'INPS. I pensionati sostenevano che il prelievo dovesse colpire solo la differenza tra il loro trattamento speciale e quello ordinario. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che il contributo si applica sull'intero importo della quota di pensione calcolata con i parametri più favorevoli del vecchio fondo speciale, antecedenti alla riforma del 1995. La decisione conferma la legittimità del prelievo totale per garantire la sostenibilità del sistema previdenziale, respingendo il ricorso dei pensionati.
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