Una donna, costituitasi parte civile nel processo contro il marito per lesioni personali, ha presentato ricorso in Cassazione contestando la decisione del giudice d'appello, che aveva archiviato il caso per querela tardiva. La donna sosteneva che le lesioni fossero più gravi e quindi perseguibili d'ufficio. Tuttavia, prima della decisione, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo. Il difensore della donna, munito di procura speciale, ha quindi depositato la formale rinuncia al ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio a causa di questa rinuncia, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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