L'Imputato, condannato in primo grado per furto semplice, proponeva appello. La Corte d'Appello, nonostante l'assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, riconosceva un'aggravante precedentemente esclusa per rendere il reato procedibile d'ufficio. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Imputato, evidenziando la violazione del divieto di reformatio in peius. Poiché l'aggravante non poteva essere reintrodotta, il reato richiedeva la querela della persona offesa, che non era stata presentata. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per difetto di procedibilità.
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