Il Contribuente ha proposto ricorso per revocazione contro una precedente decisione della Cassazione, sostenendo che vi fosse un errore di fatto sulla ricezione degli atti. In particolare, contestava la firma illeggibile sulla ricevuta postale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'errore di valutazione non costituisce errore revocatorio. Inoltre, in tema di notifica della cartella di pagamento, la consegna del plico all'indirizzo del destinatario a un soggetto che firma l'avviso fa presumere la regolarità della consegna, valida fino a querela di falso. Il Contribuente perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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