La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 44342/2023, ha dichiarato inammissibile un ricorso avverso una sentenza di patteggiamento. La Corte ha ribadito che, a seguito della riforma del 2017, il ricorso patteggiamento è limitato a motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., escludendo la contestazione generica sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento o sulla qualificazione giuridica del fatto, a meno che non sia palesemente errata.
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