Due soggetti, condannati per il reato di rapina, concordano una riduzione di pena in secondo grado. Successivamente, propongono ricorso in Cassazione contestando la definizione giuridica del reato e la propria responsabilità. La Suprema Corte dichiara inammissibili i ricorsi. I giudici chiariscono che il patteggiamento in appello (concordato sui motivi) preclude la possibilità di ridiscutere il merito della responsabilità. Inoltre, la contestazione sulla qualificazione giuridica del fatto è ammessa solo in caso di errore evidente e macroscopico, circostanza esclusa nel caso di specie poiché la qualificazione concordata non presentava anomalie. Di conseguenza, i ricorrenti perdono la causa e vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
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