Il Tribunale di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l'opposizione contro il rigetto dell'istanza per il patrocinio a spese dello Stato presentata da un richiedente in fase esecutiva. I giudici ritenevano che il difensore non potesse proporre autonomamente il reclamo e che la natura provvisoria della fase esecutiva impedisse la concessione del beneficio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il difensore possiede una legittimazione autonoma e parallela a impugnare il diniego del patrocinio a spese dello Stato. Inoltre, la natura interinale del procedimento di sorveglianza non osta all'ammissione immediata al beneficio, rinviando solo la liquidazione finale del compenso. Di conseguenza, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio.
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