Un cittadino straniero, soggetto a provvedimento di espulsione, chiede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Giudice di Pace dichiara la richiesta inammissibile per mancanza di istanza. Il Tribunale, pur riconoscendo l'ammissione automatica al patrocinio per gli espulsi (Art. 142 DPR 115/2002), dichiara comunque inammissibile il ricorso del cittadino. Sostiene che solo il difensore avrebbe potuto impugnare, trattandosi di un diniego di liquidazione compensi. La Cassazione accoglie il ricorso, ritenendo la decisione del Tribunale contraddittoria. Cassa l'ordinanza e rinvia la causa a un diverso giudice del Tribunale di Potenza per una nuova decisione, anche sulle spese, riaffermando il diritto all'ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato.
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