Un socio di minoranza ha avviato un arbitrato contro la società e l'amministratore unico, contestando gravi irregolarità gestionali. Per evitare un conflitto di interessi, il Tribunale ha disposto la nomina del curatore speciale per rappresentare l'ente nel giudizio. L'amministratore e la società hanno impugnato la decisione, ma la Corte d'Appello ha confermato la scelta. La Corte di Cassazione ha infine dichiarato inammissibile il ricorso dei soci di maggioranza. I giudici hanno chiarito che il provvedimento di nomina del curatore speciale ha natura provvisoria e strumentale, non decide su diritti definitivi e può essere sempre modificato o revocato. Di conseguenza, l'atto non è impugnabile davanti alla Suprema Corte, confermando la validità della nomina.
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