Il caso riguarda due persone, il Commerciante e la Socia, accusate di bancarotta fraudolenta. Il Giudice per le indagini preliminari (GIP) aveva inizialmente disposto per loro un giudizio immediato. Successivamente, lo stesso GIP ha annullato il proprio decreto di giudizio immediato, ritenendo che fossero venuti meno i presupposti, in particolare dopo l'annullamento degli arresti domiciliari. Il Pubblico Ministero ha presentato ricorso, contestando l'abnormità del provvedimento giudiziale del GIP. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che un GIP non può annullare un decreto di giudizio immediato già emesso, anche se le misure cautelari vengono meno. Questo potere di auto-annullamento non è previsto dalla legge e costituisce un atto abnorme. La Cassazione ha annullato la decisione del GIP e ha rinviato gli atti al Tribunale di Treviso per la prosecuzione.
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