Un professionista acquistava due immobili, uno dei quali locato commercialmente. L'Agenzia delle Entrate contestava la deducibilità costi immobili (ristrutturazione, interessi mutuo, ammortamento), ritenendo l'immobile non strumentale all'attività professionale. Dopo parziali accoglimenti nei gradi precedenti, il professionista ricorreva in Cassazione. Contestava la validità dell'accertamento per delega di firma e la motivazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, affermando la validità della delega e della motivazione "per relationem" (per rinvio a un verbale). Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure sul merito della non strumentalità e sulla deducibilità costi immobili, confermando l'accertamento e condannando il ricorrente alle spese.
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