La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28339/2024, ha stabilito che la semplice stampa della pagina di tracciamento del sito delle poste non costituisce idonea prova della notifica di un appello tributario. Nel caso esaminato, l'Agenzia delle Entrate aveva impugnato una sentenza di primo grado a lei sfavorevole, ma per dimostrare la tempestività del gravame aveva depositato solo una 'videata postale'. La Corte ha accolto il ricorso del contribuente, dichiarando l'appello dell'Agenzia inammissibile per mancato rispetto dei requisiti formali di prova previsti dall'art. 22 del D.Lgs. 546/1992, e cassando la decisione di secondo grado.
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