Un avviso di accertamento emesso a seguito di una verifica 'a tavolino' nei confronti di una società era stato annullato per violazione del contraddittorio preventivo. La Corte di Cassazione ha chiarito che, per la normativa applicabile al caso, questo principio si applica in modo diverso a seconda del tributo. Per l'IVA (tributo armonizzato), l'annullamento è possibile solo se il contribuente dimostra che la sua partecipazione avrebbe cambiato l'esito (prova di resistenza). Per le imposte dirette (non armonizzate), l'obbligo non sussisteva per gli accertamenti a tavolino. La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato il caso per un nuovo esame.
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