Un uomo viene condannato per rapina aggravata dopo aver aggredito una donna, causandole un trauma cranico per sottrarle la borsa. Durante le indagini, la vittima e una testimone riconoscono l'aggressore, ma successivamente entrambe si rendono introvabili. La difesa contesta l'utilizzo delle loro dichiarazioni iniziali, sostenendo che l'irreperibilità del testimone imponeva ricerche approfondite anche all'estero. La Corte di Cassazione respinge il ricorso e conferma la condanna. I giudici chiariscono che l'irreperibilità del testimone non richiede indagini estero a meno che non vi siano specifici collegamenti negli atti. Inoltre, la colpevolezza dell'imputato si fonda su autonome prove oggettive, quali i referti medici, la refurtiva ritrovata e l'individuazione del veicolo usato per la fuga.
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