L'Imputato ha messo a disposizione un conto corrente intestato alla moglie per far transitare somme di denaro provenienti da truffe informatiche, trattenendo una percentuale per il servizio reso. La difesa ha sostenuto che il fatto dovesse essere qualificato come semplice truffa e ha eccepito l'inutilizzabilità di intercettazioni e testimonianze. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna per il reato di riciclaggio di denaro. I giudici hanno chiarito che il mero passaggio di denaro illecito su conti propri o di familiari, in assenza di un accordo preventivo sulla truffa originaria, ostacola la tracciabilità e integra appieno il delitto di riciclaggio di denaro. Inoltre, la condanna si fonda su autonome prove documentali e confessioni.
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