Una società fornitrice non veniva pagata da un'azienda poi fallita. Agiva quindi contro un'altra società, co-obbligata, ottenendo un decreto ingiuntivo. La Corte di Appello annullava il decreto per mancanza di prova del contratto. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che i giudici di merito avevano errato a non considerare 36 cambiali emesse dalla società fallita. Tali titoli, pur non provenendo dalla convenuta, costituiscono un forte indizio dell'obbligazione e invertono l'onere della prova, rappresentando un elemento decisivo per la prova del contratto e del relativo credito.
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