La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino straniero volto a ottenere la protezione internazionale. Il motivo dell'inammissibilità risiede in un vizio formale della procura speciale rilasciata al difensore. Secondo le norme vigenti, l'avvocato deve certificare non solo l'autenticità della firma, ma anche che la data del rilascio della procura speciale sia successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Nel caso specifico, il difensore si era limitato a certificare l'autografia della firma, omettendo la specifica attestazione temporale richiesta dalla legge. Questa formalità rigorosa, ritenuta legittima anche dalla Corte Costituzionale, comporta l'impossibilità per i giudici di esaminare la richiesta nel merito, determinando la perdita della causa per il ricorrente.
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