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Protezione Sussidiaria

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168 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Protezione sussidiaria: no al diniego basato su dati obsoleti
Un cittadino straniero ha impugnato il diniego della sua domanda di protezione internazionale. Il Tribunale di Palermo ha respinto la richiesta escludendo la protezione sussidiaria sulla base di informazioni geopolitiche generiche e non aggiornate sul Paese d'origine. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del cittadino. I giudici di legittimità hanno stabilito che il tribunale viola il dovere di cooperazione istruttoria se valuta il rischio di violenze o conflitti armati utilizzando fonti informative obsolete o non pertinenti rispetto a quelle più recenti fornite dal richiedente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo esame della situazione di pericolo nel Paese di provenienza.
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Protezione umanitaria: un lavoro temporaneo non evita il rimpatrio
Il Richiedente, cittadino del Gambia, ha impugnato la decisione della Corte d'Appello che negava la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che non sussistono minacce gravi nel Paese d'origine, basandosi su fonti internazionali aggiornate. Inoltre, per la protezione umanitaria, è necessario un effettivo radicamento sociale e lavorativo in Italia. Nel caso specifico, il cittadino straniero ha dimostrato solo un contratto di lavoro a tempo determinato di pochi mesi, senza legami familiari o stabilità abitativa. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato, confermando il diniego delle tutele richieste.
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Termine per il ricorso in Cassazione: il ritardo costa caro
Il caso riguarda un cittadino straniero che ha impugnato il diniego della protezione internazionale. Il Tribunale ha respinto la sua opposizione e il richiedente ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché notificato oltre il termine per il ricorso in Cassazione. Per i giudizi di primo grado iniziati dopo il 17 agosto 2017, la legge stabilisce un termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Poiché il decreto del Tribunale era stato comunicato il 26 settembre 2019 e il ricorso è stato notificato solo il 4 novembre 2019, i trenta giorni erano ampiamente scaduti. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
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Procura speciale errata: ricorso inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino straniero contro il diniego della protezione internazionale. Il motivo risiede nel difetto della procura speciale. L'avvocato del ricorrente ha autenticato la firma del cliente con la formula 'È vera la firma', ma non ha certificato che la data del rilascio fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, come richiesto dalla legge. La Suprema Corte ha ribadito che questa omissione rende nullo l'atto, ponendo a carico del ricorrente anche il pagamento del doppio contributo unificato.
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Procura speciale per Cassazione: il vizio formale che nega la tutela
Un cittadino straniero ha impugnato il diniego della protezione umanitaria e sussidiaria. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa di un difetto formale nella procura speciale per Cassazione. Il difensore del ricorrente ha autenticato la firma del cliente ma non ha espressamente certificato che la data del rilascio fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, come richiesto dalla legge a pena di inammissibilità. Di conseguenza, la Suprema Corte non ha potuto esaminare i motivi del ricorso relativi all'integrazione sociale e lavorativa dello straniero in Italia, confermando il rigetto della domanda e condannando il ricorrente al pagamento del doppio del contributo unificato.
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Giudizio di credibilità: la Cassazione smonta il rifiuto dell’asilo
Il Richiedente, cittadino straniero, fuggiva dal proprio Paese per timore di ritorsioni da parte dello zio a causa di una disputa ereditaria. La Corte d'Appello respingeva la domanda di protezione internazionale ritenendo il racconto non credibile. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del cittadino straniero. I giudici hanno stabilito che il giudizio di credibilità non può basarsi su elementi isolati o opinioni personali, ma deve seguire criteri legali precisi. Inoltre, il giudice ha l'obbligo di cooperazione istruttoria, dovendo informarsi sulla reale situazione del Paese di provenienza tramite fonti ufficiali. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Audizione del richiedente asilo: quando il giudice pu” evitarla
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino straniero contro il diniego della protezione sussidiaria e umanitaria. Il ricorrente lamentava, tra l'altro, la mancata audizione del richiedente asilo da parte del giudice d'appello. La Suprema Corte ha chiarito che non sussiste alcun obbligo di procedere all'audizione del richiedente asilo qualora il giudice ritenga il racconto intrinsecamente inattendibile e contraddittorio, rendendo superfluo l'adempimento. Inoltre, la valutazione sulla credibilità del richiedente spetta esclusivamente al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con conferma del provvedimento di diniego.
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Protezione sussidiaria negata: lo stato d’emergenza non basta
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un cittadino straniero proveniente dal Mali che richiedeva il riconoscimento della protezione sussidiaria e umanitaria. I giudici hanno chiarito che la dichiarazione dello stato di emergenza nel Paese d'origine non prova automaticamente una situazione di violenza indiscriminata sull'intero territorio. Nel caso specifico, la zona di provenienza del richiedente (Kita, nell'ovest del Mali) è risultata sicura e distante dai conflitti attivi nel centro-nord. Inoltre, la richiesta di protezione umanitaria è stata dichiarata inammissibile poiché basata su allegazioni generiche di integrazione sociale, come il solo studio della lingua italiana e lo svolgimento di passati lavori socialmente utili, senza dimostrare una reale e specifica vulnerabilità individuale.
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Protezione sussidiaria: il lavoro non cancella il rimpatrio
Il caso riguarda un cittadino straniero che ha richiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria e umanitaria. La Corte d'appello ha respinto la domanda, ritenendo che il richiedente avesse rinunciato alla protezione sussidiaria e che il contratto di lavoro a tempo determinato non bastasse a dimostrare una situazione di vulnerabilità personale. Il richiedente ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le censure rivolte a motivazioni espresse solo per completezza (ad abundantiam) dalla Corte d'appello non possono essere impugnate. Inoltre, la semplice esistenza di un rapporto di lavoro non è sufficiente a garantire la protezione se non viene descritta e provata la specifica situazione di pericolo o vulnerabilità legata alla regione di provenienza del richiedente.
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Protezione umanitaria: quando il ricorso generico viene bocciato
Il Richiedente Asilo ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello che gli aveva negato la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo, relativo a un'omessa pronuncia su un'eccezione di rito, è stato respinto poiché tale vizio riguarda solo questioni di merito. Il secondo motivo, sulla protezione sussidiaria, non ha contestato la reale motivazione del giudice d'appello circa la mancanza di attualità del pericolo. Infine, la richiesta di protezione umanitaria è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente descritto le proprie effettive condizioni di vulnerabilità personale. Di conseguenza, il Richiedente Asilo perde il ricorso e viene condannato al raddoppio del contributo unificato.
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Protezione internazionale: il racconto falso costa il gratuito patrocinio
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un cittadino straniero che chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale. Il richiedente, proveniente dal Mali, sosteneva di essere fuggito dopo l'attacco di alcuni ribelli. I giudici di merito hanno ritenuto il racconto non credibile e hanno escluso situazioni di pericolo generalizzato nella sua regione d'origine. La Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso poiché basato su contestazioni generiche e di fatto, non sindacabili in sede di legittimità. Inoltre, la Corte ha confermato la revoca del patrocinio a spese dello Stato a causa della manifesta infondatezza della domanda, condannando il ricorrente al pagamento del doppio contributo unificato. Vince lo Stato (il Ministero dell'Interno).
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Protezione internazionale: credibilità contro timori generici
Un ex militare straniero ha richiesto la protezione internazionale fuggendo dal proprio Paese per timore di una condanna da parte della corte marziale. La Corte d'Appello ha respinto la domanda ritenendo la vicenda non credibile e rilevando un mutamento politico nel Paese d'origine che escludeva pericoli attuali. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in mancanza di credibilità del racconto e di prove su una specifica vulnerabilità personale, non scatta il dovere del giudice di attivare i poteri istruttori d'ufficio, né è possibile concedere la protezione umanitaria basandosi solo su considerazioni generali sulla situazione del Paese di provenienza.
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Protezione internazionale negata: non basta studiare l’italiano
Un cittadino straniero ha richiesto il riconoscimento della protezione internazionale, sostenendo di essere fuggito dal proprio Paese dopo essere stato aggredito da un gruppo di ribelli. Sia il Tribunale sia la Corte d'Appello hanno respinto la domanda, ritenendo il racconto non credibile e non ravvisando una situazione di pericolo generale nel Paese d'origine. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la valutazione sulla credibilità spetta esclusivamente ai giudici di merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità. Inoltre, per ottenere la protezione umanitaria, non basta dimostrare di aver frequentato un corso di lingua italiana, ma occorre allegare una specifica situazione di vulnerabilità personale e un effettivo inserimento lavorativo, elementi mancanti nel caso in esame.
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Protezione sussidiaria: contestare il merito non salva il ricorso
Un cittadino nigeriano ha richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile l'appello per estrema genericità dei motivi e, solo in via subordinata, ha rigettato la domanda nel merito. Il richiedente ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando esclusivamente le argomentazioni di merito. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: quando il giudice dichiara inammissibile una domanda, le successive considerazioni sul merito sono prive di effetti giuridici e non vanno impugnate. Il ricorrente avrebbe dovuto contestare la dichiarazione di inammissibilità. Vince il Ministero dell'Interno, con la conferma del diniego della protezione.
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Protezione internazionale: perché il transito in Libia non basta
Un cittadino straniero ha richiesto il riconoscimento della protezione internazionale, comprendente la protezione sussidiaria e quella umanitaria, lamentando rischi legati alla sua militanza politica nel Paese d'origine e violenze subite in Libia. La Corte d'Appello ha respinto la domanda ritenendo il richiedente non credibile e non ravvisando una situazione di violenza indiscriminata o specifiche vulnerabilità personali. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che la valutazione sulla credibilità spetta esclusivamente ai giudici di merito e che il richiedente non ha assolto l'onere di allegare elementi specifici per dimostrare la propria vulnerabilità, non essendo sufficiente il solo transito in Libia. Di conseguenza, il cittadino straniero perde definitivamente la causa.
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Improcedibilità del ricorso: lo straniero perde la protezione
Un cittadino straniero ha impugnato la decisione del Tribunale che revocava la sua protezione sussidiaria a causa della stabilizzazione del suo Paese d'origine. Tuttavia, il ricorrente non ha depositato l'atto nei termini di legge. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 369 del codice di procedura civile, poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta solo su iniziativa del Ministero dell'Interno tramite il controricorso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento del doppio contributo unificato.
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Protezione internazionale: no al ricorso se la sentenza è seriale
Un cittadino straniero ha richiesto la protezione internazionale fuggendo dalla Nigeria per sottrarsi alle minacce di una setta. Il Tribunale ha respinto la domanda. Il richiedente ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando che la decisione del Tribunale fosse una sentenza copia e incolla priva di reale motivazione e basata su informazioni non aggiornate. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'uso di formule standardizzate o il rinvio a precedenti è legittimo se la motivazione resta coerente e affronta il caso specifico. Inoltre, il sito ministeriale Viaggiare Sicuri non costituisce una fonte informativa idonea per valutare la sicurezza di un Paese ai fini della protezione internazionale. Il richiedente perde la causa e deve versare un ulteriore contributo unificato.
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Protezione internazionale: negata se il racconto non è credibile
Un cittadino straniero proveniente dal Senegal ha richiesto il riconoscimento della protezione internazionale, sostenendo di essere fuggito dopo un'aggressione subita per aver fondato un'associazione giovanile. Il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo il racconto non credibile. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che la valutazione sulla credibilità del richiedente spetta al giudice di merito e non può essere ridiscussa in Cassazione. Inoltre, le fonti informative utilizzate dal Tribunale (COI) erano aggiornate e attendibili, a differenza di quelle generiche indicate dal ricorrente (come il sito ministeriale per i turisti). L'ordinanza conferma quindi il diniego della protezione internazionale.
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Protezione internazionale: il lavoro stabile non cancella il diniego
Il Cittadino Straniero ha impugnato il diniego della protezione internazionale, comprendente lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e il permesso umanitario. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la domanda di protezione sussidiaria per genericità, esaminandola nel merito solo in via subordinata. Riguardo alla tutela umanitaria, i giudici avevano escluso la vulnerabilità del richiedente, ritenendo insufficiente la sola presenza di un contratto di lavoro. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che l'esame del merito svolto solo per completezza dal giudice d'appello non ha valore giuridico e non va impugnato. Inoltre, l'integrazione lavorativa sopravvenuta non può essere valutata nel giudizio di legittimità, ma può solo fondare una nuova domanda amministrativa. Il ricorrente perde la causa.
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Procura speciale per cassazione: la forma batte il diritto
Il richiedente asilo ha impugnato la decisione del Tribunale che negava la protezione internazionale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per un difetto formale della procura speciale per cassazione. L'atto era privo della certificazione del difensore circa la data di rilascio, che deve essere successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Di conseguenza, il ricorrente perde la causa e deve pagare il doppio del contributo unificato, poiché l'errore determina la nullità e non l'inesistenza dell'atto.
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