Un cittadino ha subito un protesto illegittimo a proprio nome anziché a nome della società che rappresentava. A causa di questo errore del notaio, ha lamentato la perdita di un affare immobiliare, il rifiuto di un mutuo e problemi di salute, chiedendo un risarcimento danni. Sia i giudici di merito che la Corte di Cassazione hanno rigettato la domanda. La Cassazione ha chiarito che, nonostante l'errore del notaio sia accertato, il risarcimento non spetta in automatico. Il danneggiato deve infatti dimostrare l'esistenza del danno e il nesso causale tra il protesto illegittimo e i pregiudizi subiti. Non è possibile ricorrere alla valutazione equitativa del giudice se non viene prima fornita la prova concreta che il danno si sia effettivamente verificato a causa di quell'errore.
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