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Proscioglimento — Anno 2026

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269 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Proscioglimento

Provvedimenti

Concordato in appello: l’accordo esclude il proscioglimento
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata motivazione del giudice d'appello circa l'assenza di cause di proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, una volta raggiunto l'accordo sulla pena, l'imputato rinuncia ai motivi di impugnazione originari. Di conseguenza, il giudice d'appello non ha l'obbligo di motivare sulla mancata applicazione del proscioglimento d'ufficio, poiché la sua cognizione si limita esclusivamente ai punti concordati dalle parti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: se c’è accordo addio al ricorso
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, applicando il concordato in appello, aveva rideterminato la sua pena per reati di droga e falso. La difesa lamentava la mancata valutazione delle cause di proscioglimento immediato e vizi sulla quantificazione della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello con rinuncia ai motivi principali, il giudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimento, poiché la sua cognizione è limitata ai soli punti concordati. Il ricorso in Cassazione è ammesso solo per vizi sulla formazione della volontà delle parti o per illegalità della pena. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo blocca l’assoluzione
Due imputati, condannati per reati di droga, concordano la pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, propongono ricorso in Cassazione lamentando l'omessa valutazione di una pronuncia di assoluzione da parte dei giudici di merito. La Suprema Corte dichiara i ricorsi inammissibili. I giudici chiariscono che il concordato in appello comporta la rinuncia a far valere qualsiasi contestazione di merito o di rito, inclusa la richiesta di proscioglimento immediato. L'unica eccezione riguarda l'ipotesi di una pena illegale o vizi legati alla formazione della volontà dell'accordo. Di conseguenza, i ricorsi vengono rigettati con condanna al pagamento delle spese e di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: pena ridotta ma addio al ricorso
L'Imputato, condannato in primo grado per resistenza a pubblico ufficiale, ha proposto un concordato in appello ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale. La Corte di appello ha recepito l'accordo, riducendo la pena. Successivamente, L'Imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando la mancanza di motivazione sull'assenza di cause di proscioglimento. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia a far valere qualsiasi vizio o questione di merito, compresa la valutazione sulle cause di proscioglimento d'ufficio. L'unica eccezione riguarda l'applicazione di una pena illegale o vizi nella formazione della volontà delle parti. Di conseguenza, L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: no al ricorso se si rinuncia ai motivi
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per tentato omicidio e reati in materia di armi. L'imputato aveva concordato la pena in appello tramite il concordato in appello, rinunciando ai motivi sulla responsabilità. Successivamente, ha impugnato la decisione lamentando la mancanza di motivazione sul mancato proscioglimento. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'accordo sulla pena esclude l'obbligo per il giudice di motivare sull'assenza di cause di non punibilità, poiché la rinuncia ai motivi d'appello implica l'accettazione della colpevolezza. L'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Ricorso contro patteggiamento: no a scuse sulla lingua
Un cittadino straniero ha concordato una pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione per violazione delle norme sull'immigrazione. Successivamente, ha presentato un ricorso contro patteggiamento in Cassazione, lamentando la mancanza di un interprete e la mancata traduzione della sentenza, sostenendo di non comprendere l'italiano. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, dopo la riforma del 2017, i motivi per impugnare il patteggiamento sono tassativi e non includono la violazione del diritto all'interprete se non sollevata prima. Inoltre, i verbali dimostravano che l'imputato comprendeva l'italiano e non aveva sollevato obiezioni durante il rito direttissimo. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Prescrizione del reato: l’allaccio abusivo non ferma il processo
Il Tribunale aveva dichiarato estinto per prescrizione del reato il processo contro un'imputata accusata di furto aggravato di energia elettrica tramite allaccio abusivo. Il Procuratore Generale ha impugnato la decisione, sostenendo un errore nel calcolo dei tempi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando che, a causa delle aggravanti, la pena massima edittale determina un termine di prescrizione più lungo (dodici anni e sei mesi), non ancora scaduto. Inoltre, applicando il principio del "tempus regit actum" dopo le riforme del 2024, la Cassazione ha confermato la correttezza del ricorso diretto. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sentenza di proscioglimento e ha disposto il rinvio al Tribunale per un nuovo giudizio.
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Ricorso contro patteggiamento: dall’accordo alla sanzione
L'Imputato ha proposto ricorso contro patteggiamento per contestare la mancata pronuncia di proscioglimento da parte del giudice di primo grado, che lo aveva condannato per reati in materia di stupefacenti e violazione di domicilio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, dopo la riforma del 2017, i motivi per impugnare una sentenza di patteggiamento sono tassativi e non includono la generica mancata verifica delle cause di proscioglimento, a meno che l'innocenza non emerga in modo evidente dagli atti. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Patteggiamento e ricorso per cassazione: i limiti dopo l’accordo
L'Imputato ha concordato una pena per detenzione di cocaina a fini di spaccio. Successivamente, ha proposto ricorso lamentando la mancanza di motivazione sul mancato proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito i limiti del patteggiamento e ricorso per cassazione: dopo la riforma del 2017, l'impugnazione della sentenza di patteggiamento è consentita solo per motivi tassativi, come l'espressione della volontà, la discordanza tra richiesta e sentenza, l'errata qualificazione giuridica o l'illegalità della pena. La contestazione sulla motivazione del mancato proscioglimento non rientra in questi casi. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Ricorso contro patteggiamento: i limiti della Cassazione
Due imputati, condannati dal Tribunale di Milano per spaccio di cocaina ed eroina a seguito di patteggiamento, hanno proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il ricorso contro patteggiamento è limitato per legge a motivi tassativi. La violazione dell'obbligo di proscioglimento immediato non può essere dedotta in cassazione, a meno che l'evidenza della non colpevolezza non emerga in modo lampante dagli atti del processo, circostanza non dimostrata nel caso specifico. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Patteggiamento in appello: l’accordo blocca il proscioglimento
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancanza di motivazione sul mancato proscioglimento immediato da parte della Corte d'appello, la quale aveva accolto la richiesta di patteggiamento in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di patteggiamento in appello, il giudice di secondo grado non deve motivare l'assenza di cause di proscioglimento o di nullità delle prove. La rinuncia ai motivi di impugnazione da parte dell'imputato limita infatti la cognizione del giudice. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Patteggiamento in appello: l’accordo che blocca i ricorsi
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di Assise di appello che aveva accolto la richiesta di patteggiamento in appello. Il ricorrente lamentava la mancanza di motivazione circa l'assenza di cause di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di patteggiamento in appello, il giudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimento o sull'assenza di nullità. La rinuncia ai motivi d'appello da parte dell'imputato limita infatti la cognizione del giudice ai soli punti dell'accordo, escludendo un obbligo di motivazione esteso. Di conseguenza, l'imputato perde il ricorso e viene condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Ricorso contro patteggiamento: l’accordo non si cancella
Due imputati, dopo aver concordato una pena per furto e rapina tramite patteggiamento davanti al Tribunale di Udine, hanno proposto ricorso per cassazione. I ricorrenti lamentavano la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che, secondo la legge, il ricorso contro patteggiamento non può fondarsi sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la condanna concordata e ha sanzionato i ricorrenti con il pagamento delle spese processuali e di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Patteggiamento e particolare tenuità del fatto: i limiti del ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro la sentenza di patteggiamento, confermando che il tema del binomio tra patteggiamento e particolare tenuità del fatto non può essere oggetto di impugnazione in questa sede. L'imputato lamentava l'omessa motivazione sul diniego della causa di non punibilità. La Suprema Corte ha ribadito che i motivi di ricorso contro la pena concordata sono limitati per legge e non includono la mancata pronuncia di proscioglimento per tenuità del fatto, poiché quest'ultima richiede un accertamento di merito incompatibile con la natura del rito speciale. L'imputato perde il ricorso e viene condannato alle spese.
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Impugnazione del patteggiamento: limiti rigidi e ricorsi respinti
Tre imputati propongono ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale per reati di droga. Due ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento della lieve entità del fatto, mentre il terzo contesta l'assenza di motivazione sulla mancanza di cause di proscioglimento. La Suprema Corte dichiara i ricorsi inammissibili. L'impugnazione del patteggiamento è infatti strettamente limitata dall'articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale a casi tassativi. La contestazione sulla qualificazione giuridica è ammessa solo se palesemente eccentrica rispetto all'accusa, mentre non è deducibile la mancata verifica delle cause di proscioglimento. Di conseguenza, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: no ai ripensamenti dopo l’accordo
L'Imputato, condannato per detenzione illecita di stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva applicato la pena concordata tra le parti. Il ricorrente lamentava la mancata motivazione sul proscioglimento d'ufficio e sull'omessa valutazione dei motivi di appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di Concordato in appello, l'accordo comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione. Di conseguenza, il giudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché la sua cognizione è limitata esclusivamente ai punti non rinunciati. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Ricorso contro patteggiamento: l’accordo costa tremila euro
L'Imputato ha concordato una pena di un anno, due mesi e venti giorni di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di lieve entità. Successivamente, il suo difensore ha proposto un ricorso contro patteggiamento dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando la mancanza di motivazione sull'assenza di cause di proscioglimento. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la legge limita rigorosamente i casi in cui è possibile proporre un ricorso contro patteggiamento. Scegliendo questo rito speciale, l'imputato rinuncia implicitamente a contestare la propria colpevolezza. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: difese vuote e multe
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione presentato da due imputati contro una sentenza della Corte d'Appello. Il primo ricorrente ha presentato un atto inconsistente, redatto in prima persona e privo di reale contenuto tecnico, nonostante la firma del difensore. Il secondo ricorrente ha invece sollevato un motivo del tutto generico, lamentando una presunta motivazione per relationem (cioè basata sul semplice rinvio a decisioni precedenti) che in realtà non era stata utilizzata dai giudici d'appello. La Suprema Corte ha giudicato i ricorsi del tutto scollegati dalla realtà processuale, condannando entrambi i soggetti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: confermati 7 anni
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a sette anni di reclusione e trentamila euro di multa inflitta a un uomo per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. La difesa dell'imputato aveva proposto ricorso lamentando il mancato proscioglimento immediato. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che i motivi di impugnazione erano del tutto generici e privi di critiche concrete alla decisione della Corte d'Appello. Per questo motivo, i giudici hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso
L'Imputato, condannato per reati sugli stupefacenti, ha concordato la pena in appello. Successivamente ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando il mancato proscioglimento d'ufficio. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il principio stabilito chiarisce che il concordato in appello limita fortemente i motivi di impugnazione in Cassazione. Non è possibile contestare la mancata applicazione del proscioglimento immediato, a meno che non vi siano vizi sulla formazione della volontà dell'accordo o illegalità della pena. Di conseguenza, l'imputato perde il ricorso e deve pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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