L'Imputato ha concordato una riduzione di pena a sei anni di reclusione davanti alla Corte di Appello. Successivamente, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'omessa motivazione della sentenza sulle ragioni del mancato proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. I giudici hanno chiarito che, una volta raggiunto il concordato in appello, l'imputato non può contestare la mancata valutazione dell'assoluzione né le questioni a cui ha rinunciato per ottenere lo sconto di pena. Il ricorso in sede di legittimità resta consentito solo per vizi relativi al consenso delle parti, alla formazione della volontà, a pene illegali o a difformità della decisione del giudice rispetto all'accordo. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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