Un imputato, condannato in primo grado per atti persecutori ed estorsione, ha concordato la pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando che la Corte d'appello non avesse valutato i presupposti per il suo immediato proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, una volta raggiunto l'accordo sulla pena in secondo grado, l'imputato rinuncia ai motivi di appello originari. Di conseguenza, non è più possibile contestare la mancata pronuncia di proscioglimento, a meno che non vi siano vizi nella formazione della volontà dell'accordo o difformità nella decisione del giudice rispetto a quanto pattuito. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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