La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro una sentenza emessa a seguito di un 'concordato in appello'. La Corte ha ribadito che, una volta raggiunto tale accordo, che comporta la rinuncia a parte dei motivi di appello, non è più possibile sollevare in Cassazione questioni relative al proscioglimento nel merito (ex art. 129 c.p.p.), poiché tali motivi si intendono rinunciati. Il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato.
Continua »