La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza del Giudice di Pace che, pur prosciogliendo un'imputata per diffamazione per la particolare tenuità del fatto, l'aveva condannata al risarcimento dei danni. La Corte ha rilevato due errori fondamentali: la totale mancanza di motivazione sulla sussistenza del reato e l'errata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., che, secondo le Sezioni Unite, non è applicabile ai procedimenti davanti al Giudice di Pace, per i quali vige la specifica norma dell'art. 34 del d.lgs. 274/2000. L'applicazione dell'art. 131-bis Giudice di Pace è stata quindi ritenuta illegittima, comportando l'annullamento con rinvio.
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