La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento presentato da due imputati. Essi contestavano la mancata valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per una sentenza di proscioglimento. La Corte ha stabilito che, in base all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tale motivo di ricorso è espressamente escluso per le sentenze di patteggiamento, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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