Porto di manganello in auto: reato anche se nascosto
Il porto di manganello, anche se retrattile, privo della punta e nascosto nel vano della ruota di scorta, costituisce reato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Settima Penale, con l’ordinanza n. 18035 del 2025, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato. Questa decisione ribadisce principi fondamentali sulla classificazione delle armi e sulla validità del ‘giustificato motivo’.
I fatti di causa: il ritrovamento del bastone retrattile
Il caso nasce dal controllo di un’autovettura, durante il quale le forze dell’ordine rinvengono un bastone retrattile di circa 50 cm, richiudibile in tre scomparti, nel vano della ruota di scorta. All’oggetto era stato asportato il puntale in ferro. Inizialmente, l’uomo giustificava il possesso con esigenze di difesa personale. Successivamente, in sede di dibattimento, affermava di utilizzarlo per i suoi allenamenti di arti marziali.
Il Tribunale di Ferrara, pur prosciogliendo l’imputato per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p., aveva comunque riconosciuto la sussistenza del reato. L’imputato ha proposto appello, che è stato poi convertito in ricorso per Cassazione in quanto inappellabile.
La qualificazione del manganello e la disciplina sul porto di manganello
Il punto centrale della controversia riguarda la natura giuridica del manganello o ‘sfollagente’. La difesa sosteneva che l’oggetto, modificato e riposto in un luogo non accessibile, avesse perso la sua capacità offensiva. La Cassazione, tuttavia, ha rigettato completamente questa tesi.
Le motivazioni
La Corte Suprema ha chiarito che il manganello, per sua natura, è uno strumento destinato all’offesa della persona. Di conseguenza, rientra nella categoria delle armi proprie il cui porto è assolutamente vietato senza la prescritta autorizzazione, come stabilito dall’art. 4, comma 1, della legge 110/1975. A differenza degli strumenti atti a offendere (come cacciaviti o coltelli da cucina), per i quali il porto è vietato solo in assenza di un ‘giustificato motivo’ e in circostanze che ne lascino presumere l’uso offensivo, per le armi proprie come il manganello il divieto è assoluto. La sua intrinseca pericolosità non viene meno neanche se modificato (es. rimozione della punta) o se riposto in un luogo difficilmente raggiungibile.
Inoltre, i giudici hanno sottolineato un altro principio cruciale: il giustificato motivo deve essere addotto al momento del controllo da parte delle forze dell’ordine. Una giustificazione fornita a posteriori, come l’uso per arti marziali dichiarato solo durante il processo, è considerata irrilevante e un mero tentativo di eludere la responsabilità penale.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un orientamento consolidato e severo in materia di armi. Le conclusioni pratiche sono chiare:
- Il porto di manganello è sempre un reato se non si è in possesso di una specifica licenza, a prescindere dalle sue condizioni o da dove sia custodito.
- La giustificazione di ‘difesa personale’ non costituisce un valido ‘giustificato motivo’ per il porto di armi.
- Qualsiasi ragione legittima per il trasporto di uno strumento atto a offendere deve essere immediata, credibile e dimostrabile al momento del controllo di polizia, non in un secondo momento.
È legale portare un manganello retrattile in auto per difesa personale?
No. Il manganello è classificato come un’arma propria la cui destinazione naturale è l’offesa. Il suo porto è vietato dalla legge senza un’apposita autorizzazione, e la difesa personale non è considerata un giustificato motivo valido.
Il fatto che al manganello sia stata tolta la punta o che sia nascosto in un punto non accessibile dell’auto lo rende legale?
No. Secondo la Corte di Cassazione, queste circostanze non alterano la natura di arma propria dell’oggetto. Il reato di porto abusivo di armi si perfeziona per il solo fatto di averlo con sé fuori dalla propria abitazione senza licenza, indipendentemente dalle sue condizioni o dalla sua collocazione.
Quando bisogna fornire il ‘giustificato motivo’ per il porto di uno strumento che può offendere?
Il giustificato motivo deve essere fornito immediatamente, al momento del controllo da parte delle forze dell’ordine. La Corte ha stabilito che una giustificazione fornita ‘a posteriori’, ad esempio durante il processo, non è rilevante ai fini della valutazione della liceità del porto.