Un automobilista è stato condannato per guida in stato di ebbrezza. Il Tribunale ha applicato la revoca della patente di guida, pur avendo escluso che l'incidente stradale fosse stato causato dalla sua condotta. La Cassazione ha accolto il ricorso, chiarendo che l'articolo 186 C.d.S. prevede la sospensione della patente, non la revoca, se non ricorre la recidiva o se l'incidente non è stato provocato dal conducente in stato di ebbrezza. Poiché il giudice aveva escluso la responsabilità nell'incidente, la revoca era errata. La sentenza è stata annullata per quanto riguarda la revoca, e gli atti sono stati rinviati al Tribunale per applicare la sospensione.
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