La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio le statuizioni relative alla Confisca per equivalente applicata a reati dichiarati prescritti. Il caso riguardava una complessa truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e reati tributari. La Suprema Corte ha stabilito che l'art. 578-bis c.p.p., che consente la confisca anche in presenza di prescrizione, non può essere applicato retroattivamente a fatti commessi prima della sua entrata in vigore nel 2018, data la natura sanzionatoria della misura. Inoltre, è stato chiarito che il momento consumativo della truffa pubblica coincide con la rendicontazione finale, momento in cui il danno per l'ente erogatore diventa definitivo.
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