Durante un'esecuzione forzata immobiliare, il giudice disponeva il rinvio dell'asta su accordo tra creditore e debitore. A causa di un errore di comunicazione, il professionista delegato celebrava ugualmente l'asta e aggiudicava il bene a un terzo acquirente. Il giudice confermava il rinvio ma, successivamente, revocava il differimento ed emetteva il decreto di trasferimento. Il debitore proponeva opposizione agli atti esecutivi per ottenere la nullità dell'aggiudicazione e del trasferimento. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del debitore, sancendo che la vendita svolta durante un divieto resta insanabilmente nulla. La successiva revoca del differimento ha efficacia solo per il futuro e non può sanare atti nulli nel passato, rendendo inefficace sia l'aggiudicazione che il decreto di trasferimento, anche se già trascritto.
Continua »