Reclamo ex art. 591 ter c.p.c.: Inammissibile in Cassazione
L’ordinanza n. 33264/2023 della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale nelle procedure di esecuzione immobiliare: il provvedimento che decide sul reclamo ex art. 591 ter c.p.c. non è impugnabile con ricorso straordinario in Cassazione. Questa decisione, basata su un orientamento ormai consolidato, chiarisce la natura di questo strumento processuale e le sue limitazioni, ponendo un freno a tentativi di impugnazione considerati dilatori e inammissibili.
I Fatti del Caso: Il Contesto dell’Esecuzione Immobiliare
Una società agricola, nell’ambito di una procedura di espropriazione immobiliare, si è vista esclusa dalla partecipazione a una vendita senza incanto di un immobile. L’aggiudicazione era stata disposta in favore di un altro soggetto da parte del professionista delegato. La società ha quindi presentato un reclamo al giudice dell’esecuzione, che però è stato respinto. Successivamente, la società ha proposto un ulteriore reclamo al collegio del Tribunale, ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c., ma anche questo è stato rigettato.
Non arrendendosi, la società ha deciso di portare la questione davanti alla Corte Suprema di Cassazione, impugnando l’ordinanza del Tribunale. La controparte si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
La Decisione della Cassazione: Il Principio Consolidato sull’Inammissibilità del Reclamo ex art. 591 ter c.p.c.
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso radicalmente inammissibile. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata, in particolare la sentenza a valore nomofilattico n. 12238 del 2019. Questo precedente ha stabilito in modo chiaro e definitivo che l’ordinanza collegiale emessa a seguito di un reclamo ex art. 591 ter c.p.c. non è suscettibile di ricorso per cassazione, né ordinario né straordinario ai sensi dell’art. 111 della Costituzione.
Le Motivazioni Giuridiche
Il cuore della decisione risiede nella natura del provvedimento impugnato. La Corte spiega le ragioni giuridiche di questa inammissibilità.
La Natura non Decisoria dell’Ordinanza Collegiale
Il punto centrale è che l’ordinanza emessa dal collegio sul reclamo avverso gli atti del professionista delegato non ha natura né decisoria né definitiva. Cosa significa? Significa che tale provvedimento non risolve una controversia su diritti soggettivi con l’efficacia di un giudicato. Si tratta, piuttosto, di un atto di natura endoprocedimentale, che gestisce e regola lo svolgimento del processo esecutivo senza statuire in modo definitivo sui diritti delle parti. Poiché non ha queste caratteristiche, non può essere oggetto del sindacato di legittimità della Corte di Cassazione, riservato ai soli provvedimenti che incidono in modo definitivo sui diritti.
L’Applicazione delle Sanzioni Processuali
Data la manifesta inammissibilità del ricorso, fondata su un principio di diritto ormai pacifico, la Corte non si è limitata a rigettare la domanda. Ha condannato la società ricorrente non solo al pagamento delle spese legali in favore della controparte, ma anche a due distinte sanzioni pecuniarie:
- Una sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
- Un’ulteriore sanzione, ai sensi del comma 4 della stessa norma (introdotta dalla Riforma Cartabia), da versare alla cassa delle ammende.
La Corte ha ritenuto che insistere in un ricorso contro un orientamento così consolidato costituisse un abuso dello strumento processuale, meritevole di una sanzione economica.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame conferma con fermezza che le vie per contestare gli atti del professionista delegato all’interno dell’esecuzione forzata si esauriscono con il reclamo al collegio. Proporre un ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide tale reclamo è una strada non percorribile e processualmente rischiosa. La decisione serve da monito per i litiganti, sottolineando che l’abuso degli strumenti processuali, specialmente di fronte a principi di diritto consolidati, non solo è destinato all’insuccesso ma comporta anche significative conseguenze economiche. La chiarezza della Corte mira a garantire una maggiore efficienza e celerità dei processi esecutivi, scoraggiando impugnazioni palesemente infondate.
È possibile impugnare in Cassazione l’ordinanza che decide su un reclamo ex art. 591 ter c.p.c.?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito in modo consolidato che tale ordinanza non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario né straordinario, perché non ha carattere decisorio e definitivo.
Perché l’ordinanza sul reclamo contro gli atti del professionista delegato non è considerata ‘decisoria’ e ‘definitiva’?
Perché è un provvedimento che regola lo svolgimento interno della procedura esecutiva, senza risolvere una controversia su diritti soggettivi in modo stabile e inoppugnabile (cioè con l’efficacia di un giudicato).
Quali conseguenze rischia chi propone un ricorso in Cassazione manifestamente inammissibile come in questo caso?
Oltre alla condanna al pagamento delle spese legali della controparte, il ricorrente può essere condannato a pagare una sanzione pecuniaria per lite temeraria (art. 96, comma 3, c.p.c.) e un’ulteriore somma alla cassa delle ammende (art. 96, comma 4, c.p.c.), oltre al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.