La Corte di Cassazione dichiara un ricorso patteggiamento inammissibile, chiarendo che un motivo di appello non può essere generico. Se l'imputato è presente in aula e non si oppone all'accordo proposto dal suo difensore e procuratore speciale, non si ravvisa la necessità di una verifica ulteriore della sua volontà. Inoltre, la Corte ribadisce che i motivi di ricorso contro una sentenza di patteggiamento sono limitati a quelli espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., escludendo censure sulla sussistenza di cause di proscioglimento.
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