Un Lavoratore di nazionalità nigeriana ha presentato ricorso per cassazione contro il rigetto della sua richiesta di protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria). La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo principale dell'inammissibilità del ricorso è stato un difetto nella procura speciale, il documento con cui il Lavoratore aveva dato mandato al suo avvocato. La legge richiede che in questi casi la procura indichi esplicitamente una data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e che l'avvocato certifichi tale data insieme all'autenticità della firma. Nel caso specifico, questa certificazione non era presente. La Corte ha quindi confermato l'orientamento secondo cui la mancata certificazione della data della procura speciale per la protezione internazionale rende il ricorso non procedibile.
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