Un Richiedente ha impugnato il rifiuto del Tribunale di Roma di concedergli lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria o il permesso di soggiorno umanitario. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo è avvenuto perché la procura speciale ricorso Cassazione, conferita all'avvocato per l'appello, non rispettava i requisiti formali. In particolare, non certificava esplicitamente che la data del mandato fosse successiva alla comunicazione della decisione impugnata, come richiesto dall'Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008. La sentenza ha ribadito l'importanza di tale adempimento procedurale.
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