La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società straniera poiché la procura speciale estera, pur autenticata da un notaio, era priva di apostille. La Corte ha inoltre confermato la legittimità della compensazione delle spese legali decisa dal Tribunale, motivata dal fatto che la società aveva sollevato l'eccezione di giudicato esterno solo in fase di appello, condotta valutata contraria alla buona fede processuale.
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