Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione stabiliscono che una procura estera senza traduzione in italiano non è nulla. La procura alle liti è considerata un atto prodromico al processo, non un atto processuale in senso stretto. Pertanto, non si applica l'obbligo della lingua italiana previsto dall'art. 122 c.p.c., ma la facoltà del giudice, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., di nominare un traduttore solo se necessario. Questa decisione, scaturita da una complessa causa ereditaria, mira a evitare un eccessivo formalismo che potrebbe limitare il diritto di difesa.
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