Nel corso di un'espropriazione immobiliare, i Debitori si opponevano al pignoramento. Il Tribunale dichiarava nullo l'atto ma compensava le spese legali. L'Istituto di Credito proponeva ricorso principale in Cassazione, mentre i Debitori presentavano ricorso incidentale contro la compensazione delle spese. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'istituto. Il motivo risiede nel fatto che il difensore era munito solo di una procura generale notarile antecedente alla sentenza e priva di riferimenti specifici all'impugnazione, violando l'obbligo di procura speciale per Cassazione. La Corte ha inoltre rigettato il ricorso dei Debitori, confermando la legittimità della compensazione delle spese per la complessità della materia e la persistenza del debito. Entrambe le parti sono uscite sconfitte, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
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