La società proprietaria di un impianto per la produzione di energia rinnovabile ha presentato la dichiarazione Docfa per rideterminare la rendita catastale parco eolico, chiedendo di escludere dal computo economico il valore della torre di sostegno in acciaio. L'Agenzia delle Entrate ha invece rettificato la dichiarazione, reinserendo la torre nella stima imponibile e sostenendo la sua natura di costruzione fissa. Dopo la decisione sfavorevole della Commissione Tributaria Regionale, la società ha proposto ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'impresa, confermando che la torre di sostegno costituisce un componente strutturale e funzionale del macchinario produttivo, esente dalla stima fiscale secondo la Legge di Stabilità 2016. I giudici hanno quindi annullato la decisione impugnata e rinviato la causa per il ricalcolo effettivo del valore catastale senza la torre.
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