Una società contribuente ha impugnato l'avviso di classamento catastale con cui l'Amministrazione Finanziaria ha attribuito la categoria A/2 a undici unità immobiliari, a fronte della categoria A/3 proposta tramite procedura DOCFA. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando la legittimità dell'operato dell'ufficio. I giudici hanno chiarito che, in tema di classamento catastale tramite DOCFA, l'obbligo di motivazione è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. Inoltre, per i tributi non armonizzati, non sussiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo prima dell'emissione dell'atto, a meno che non sia espressamente previsto dalla legge. Di conseguenza, la società perde la causa e viene condannata al pagamento delle spese processuali.
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