Un'azienda proprietaria di un terreno adibito a cava proponeva di frazionare la proprietà in due unità distinte tramite procedura DOCFA: l'area della cava, senza rendita, e i manufatti industriali. L'Agenzia delle Entrate rifiutava il frazionamento, unificando i beni e rideterminando una rendita catastale complessiva molto più alta. Dopo i primi gradi di giudizio sfavorevoli, l'azienda ricorreva in Cassazione. Successivamente, a causa del consolidamento della giurisprudenza sfavorevole in tema di accertamento catastale delle cave, l'azienda decideva di rinunciare al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia, disponendo la compensazione delle spese processuali proprio in virtù del fatto che l'orientamento giurisprudenziale si era stabilizzato solo durante lo svolgimento della causa.
Continua »