Un individuo, condannato per sottrazione di cose comuni, ha visto la sua condanna confermata dalla Corte d'Appello. Ha poi presentato personalmente ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso penale. Questo è accaduto perché l'imputato ha presentato il ricorso personalmente, violando l'articolo 613, comma 1, c.p.p., che richiede la difesa tecnica (tramite avvocato) dopo le modifiche legislative del 2017. Di conseguenza, l'individuo è stato condannato a pagare le spese processuali e una sanzione di 3000 euro alla cassa delle ammende.
Continua »