L'Imputato rispondeva del reato di lesioni personali aggravate da futili motivi. Il Tribunale di primo grado accertava una guarigione entro venti giorni, fondando la procedibilità d'ufficio esclusivamente sull'aggravante contestata. Nel corso del procedimento interveniva la formale remissione della querela da parte della persona offesa. La Corte d'Appello escludeva l'aggravante dei futili motivi, ma confermava la condanna basandosi sulla prognosi iniziale del pronto soccorso. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della difesa. I giudici di legittimità chiariscono che, una volta caduta l'aggravante e in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero sulla durata della malattia, il reato torna procedibile solo a querela di parte. Di conseguenza, la remissione della querela estingue definitivamente l'illecito penale.
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