La Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice non può impedire al Pubblico Ministero di effettuare una contestazione suppletiva di una circostanza aggravante durante il dibattimento, anche se ciò avviene dopo l'emersione di una causa di improcedibilità (come la mancanza di querela). Nel caso di specie, relativo a un furto di energia elettrica, il P.M. aveva contestato l'aggravante della destinazione a pubblico servizio, rendendo il reato procedibile d'ufficio. Il tribunale aveva erroneamente respinto la contestazione come tardiva. La Cassazione ha annullato la sentenza, affermando il potere esclusivo e doveroso del P.M. di modificare l'imputazione, a garanzia della corretta correlazione tra accusa e sentenza.
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